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lunedì 6 settembre 2010

STATUTO
della Società Cooperativa "ASCOM FIDI LANGHE E ROERO Società Cooperativa a responsabilità limitata"

TITOLO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO
TITOLO II - OGGETTO ? OPERATIVITA'
TITOLO III - SOCI
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI
TITOLO V - ESRCIZIO ? BILANCIO
TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

TITOLO - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1 - Denominazione.
Promossa dall' Associazione Commercianti Albesi e dall' Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi di Bra, ?costituita una cooperativa denominata "ASCOM FIDI LANGHE E ROERO Società Cooperativa a responsabilità limitata", siglabile in forma abbreviata "Ascom Fidi Langhe e Roero Soc.Coop.a.r.l.", senza vincoli di rappresentazione grafica. La cooperativa ?basata sui principi della mutualità non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle cooperative, alla luce in particolare dell' articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n.326, nonch?le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.
Articolo 2 - Sede
La Cooperativa ha la sede legale in Alba (CN), Piazza San Paolo n.3. Con decisione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituiti e soppressi uffici amministrativi e di rappresentanza e filiali sia in Italia sia all' estero.
Articolo 3 - Durata
La Società ha durata fino al 31 dicembre 2030 (31.12.2030) e potrà essere prorogata con deliberazione dell' assemblea straordinaria dei soci.
Articolo 4 - Scopo mutualistico
Scopo della Cooperativa ?di assistere ed agevolare i propri soci offrendo opportune garanzie nel loro interesse. La Cooperativa ?eretta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente la Società non potrà distribuire tra i Soci n?dividendi n?riserve. In generale, la Società non potrà distribuire ai Soci avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, neppure in caso di scioglimento della Società ovvero di recesso, esclusione o morte di un Socio. In particolare, l'obbligo di devoluzione previsto dalla lettera d) del primo comma dell'articolo 2514 del Codice Civile, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, deve intendersi riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderirà L?intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere quindi, in caso di scioglimento della Cooperativa, devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la cooperativa aderirà o, in mancanza, al Ministero dell' Economia e delle Finanze, ai sensi dell' articolo 13, comma 23 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n.326. Gli amministratori documenteranno la condizione di mutualità prevalente di cui all' articolo 2512 del Codice Civile nella nota integrativa di bilancio.
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TITOLO II - OGGETTO ? OPERATIVITA'

Articolo 5 - Oggetto sociale
La Cooperativa, previa iscrizione ove richiesta nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1? settembre 1993 n.385 (di seguito anche solo "T.U.L.B.") ovvero nell'elenco speciale di cui all'art.107 T.U.L.B., svolge ed ha per oggetto l?attività di prestazione di: - garanzie mutualistiche collettive volte a favorire il finanziamento a breve, medio - lungo termine da parte di banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario; - servizi connessi o strumentali all' attività di garanzia collettiva fidi. A titolo esemplificativo anche e non esaustivo si elencano le seguenti prestazioni: a) favorire l'accesso al credito bancario ai propri Soci attraverso prestazioni di garanzie mutualistiche necessarie ed atte ad agevolarlo; b) favorire aperture di credito in conto corrente; c) favorire operazioni di sconto e risconto di fogli cambiari diretti ed indiretti; d) favorire aperture di credito in conto corrente per anticipi su accredito salvo buon fine di pagherà tratte e ricevute commerciali; e) favorire anticipazioni garantite dal pegno su merci e documenti rappresentativi di merci; f) favorire anticipazioni in valuta a fronte di operazioni con l'estero; g) favorire anticipazioni in euro a fronte di operazioni con l'estero; h) costituire e consolidare "fondi rischi" a garanzia soprattutto delle operazioni di credito a breve e medio termine nonch?fondiario, posti in essere nell'ambito di convenzioni con aziende di credito e/o istituti specializzati. Effettuare operazioni di leasing e factoring; i) concorrere all'alimentazione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale, regionale e provinciale volti a convalidare le capacità operative dei Confidi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale; l) promuovere la valorizzazione e l?ammodernamento delle strutture aziendali e delle attrezzature commerciali e turistiche in armonia con le legislazioni vigenti e con indirizzi programmatici approvati dagli enti pubblici territoriali competenti; m) assistere nella formulazione e nella consulenza tecnica delle richieste di credito di investimento e/o di risparmio bancario e parabancario a condizioni particolarmente vantaggiose; n) promuovere ed aderire ad iniziative associative locali, regionali e nazionali del settore commercio-turismo,servizi e pi?in generale delle piccole e medie imprese tendenti a coordinare e potenziare le attività dei Confidi, sollecitando in particolare interventi legislativi e finanziari in materia e contribuendo a migliorare la professionalità lo studio, l?attività sociale e turistica e mercantile; o) accettare mandati per l?esecuzione delle operazioni nell'interesse dei soci; p) effettuare ogni altra attività prestazione o incarico volto a portare beneficio ai soci e in linea con l`oggetto sociale; q) assistere i soci nella formulazione e documentazione delle richieste di credito di qualsiasi altra forma e tipo; r) gestire, ai sensi del secondo comma dell'articolo 47 T.U.L.B., fondi pubblici di agevolazione; s) stipulare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 47 T.U.L.B., contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione. La Cooperativa potrà svolgere ogni altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate. La Cooperativa potrà inoltre, prestare altre garanzie in favore dei Soci nonch?svolgere le altre attività previste dall' articolo 155 T.U.L.B. previa iscrizione, se richiesta, nell' elenco speciale di cui all' articolo 107 T.U.L.B. In particolare, ai sensi del terzo comma dell' articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n.326, la Cooperativa nell' esercizio dell' attività di garanzia collettiva dei fidi potrà prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonch?utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. Nei limiti previsti dalla presente e futura legislazione la Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di qualsiasi natura, immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l?assunzione di partecipazioni, purch?in modo accessorio e funzionale alla realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa non potrà assumere partecipazioni che comportino una responsabilità illimitata.
Articolo 6 - Operatività /em>
La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei Soci e potrà ricorrendone i requisiti di legge, operare anche nei confronti di altri soggetti non Soci, purch?in modo non prevalente. I criteri e le modalità di svolgimento della propria attività potranno essere stabiliti dai regolamenti predisposti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste dal presente Statuto per le assemblee straordinarie, ai sensi dell' articolo 2521 del Codice Civile.
Articolo 7 - Convenzioni
Sempre nei limiti previsti dalla presente e futura legislazione in materia, la Cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ed istituzioni creditizie e finanziarie per la concessione di crediti agli operatori richiedenti, per i quali essa rilascerà prestazioni di garanzia.
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TITOLO III - SOCI

Articolo 8 - Numero e requisiti
Il numero dei soci ?illimitato e variabile, ma non pu?essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci le piccole e medie imprese come definite dalla disciplina comunitaria, compresi gli intermediari ed ausiliari del commercio, del turismo e dei servizi, qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività Possono essere Soci della Cooperativa anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (B.E.I.) a favore delle piccole e medie imprese, purch?complessivamente non rappresentino pi?di un sesto della totalità delle imprese socie, nei limiti e come previsto dal nono comma dell'articolo 13 del sopra citato decreto legge n.269/2003. A titolo esemplificativo anche se non esaustivo si evidenzia che possono essere soci: a) le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone e di capitale esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi sia in sede fissa che ambulante; b) gli ausiliari del commercio iscritti al Registro della Camera di Commercio; c) i Consorzi, gruppi d'acquisto, le forme associative fra commercianti ed operatori turistici, le società e le cooperative fra operatori commerciali e turistici; d) i titolari di attività assimilate o comunque in qualunque modo legate al settore commerciale. Potranno inoltre essere Socie le associazioni sia di categoria che territoriali e, ai sensi ed alle condizioni del comma 9 dell'articolo 13 del d.l. 30 settembre 2003 n.269, le imprese di maggiori dimensioni.
Articolo 9 - Obblighi e requisiti
I soci devono favorire gli interessi della Cooperativa e sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunti dai competenti Organi Sociali. Le imprese socie non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento ed il loro titolare o i loro rappresentanti non devono aver subito condanne ad una pena che comporti l?interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici.
Articolo 10 - Ammissione a Socio
L?impresa che intende diventare Socio della Cooperativa deve presentare domanda scritta indirizzata all' Organo Amministrativo della Società La domanda di ammissione deve contenere in modo esplicito ed espresso l'assunzione da parte del richiedente dell'impegno di osservare le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti via via adottati dalla Società che il richiedente deve dichiarare di conoscere per averne presa visione. Nella domanda l?aspirante socio deve indicare l?ammontare della quota di capitale sociale che intende sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento dell' eventuale tassa di ammissione o equivalente, prendendo atto che la stessa non sarà in alcun caso rimborsabile. L?ammissione di un nuovo socio, ai sensi dell' articolo 2528 del Codice Civile, ?fatta con deliberazione dell' Organo Amministrativo della Cooperativa. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all' interessato anche verbalmente ed annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci. Il nuovo socio deve versare, oltre agli importi della quota sottoscritta e della tassa di ammissione od equivalente, il soprapprezzo eventualmente determinato dall' Assemblea su proposta dell' Organo Amministrativo. L?Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all' interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il richiedente pu? entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull' istanza si pronunci l?Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, deve deliberare in occasione della sua prima riunione. Le determinazioni assunte dall' Organo Amministrativo in merito all' ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci ?quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata a/r indirizzata alla Cooperativa.
Articolo 11 - Quote
Il capitale della Società ?variabile e, in ogni caso, non pu?essere inferiore ai valori minimi stabiliti dalle norme vigenti. Il capitale ?suddiviso in quote, anche di diverso ammontare, ciascuna di importo comunque non inferiore ai minimi previsti dalla legge. Il valore delle quote ?determinato dal Consiglio di Amministrazione con l'osservanza dei limiti previsti dalla vigente e futura legislazione. Le quote devono essere in ogni caso espresse in unità di Euro, senza decimali n?centesimi di Euro. Nessun socio pu?detenere una quota di partecipazione per un importo superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale. Le quote sono nominative, indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o vincoli n?essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza l?autorizzazione dell' Organo Amministrativo; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell' adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggano con la medesima.
Articolo 12 - Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale ?costituito: - dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai Soci; - dalle riserve indivisibili formate con gli utili di gestione; - dalle riserve formate con eventuali sovrapprezzi versati dai Soci; - dai fondi rischi indisponibili; - dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni; - dagli eventuali utili di esercizio portati a nuovo. Il patrimonio netto, comprensivo dei fondi indisponibili, non pu?essere inferiore a quanto previsto dalla presente e futura legislazione.
Articolo 13 - Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde: - per recesso, esclusione, morte o cessazione dell' impresa, quando si tratta di soci imprenditori individuali; - per recesso, esclusione, chiusura della liquidazione, quando si tratta di Soci imprese costituite in forma societaria. La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di Socio deve essere tempestivamente annotata, a cura dell' Organo Amministrativo, nel Libro Soci.
Articolo 14 - Recesso del Socio
Il Socio pu?recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso di scioglimento o messa in liquidazione della Società tramite domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, e solo se non ha in corso operazioni assistite dalla Cooperativa. Pu?inoltre recedere il Socio che non abbia pi?in essere finanziamenti o altre operazioni assistite da garanzie della Cooperativa. Il recesso non pu?essere esercitato ai sensi dell' articolo 2530 del Codice Civile, prima che siano decorsi due anni dall' ingresso del socio nella Cooperativa, salvo quanto previsto al comma precedente. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. L?Organo Amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l?Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, pu?proporre opposizione innanzi il Tribunale ai sensi di legge. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell' esercizio nel quale ?stato accolto.
Articolo 15 - Esclusione del Socio
L?esclusione del Socio, oltre che nel caso previsto dall' articolo 2531 del Codice Civile (mancato pagamento della quota), pu?aver luogo: - per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti organi o dal rapporto mutualistico; - per mancanza o perdita sopravvenuta dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa all'articolo 8 (otto) ed all'articolo 9, 2? comma, del presente Statuto; - nei casi previsti dall' articolo 2286 del Codice Civile; - nei casi previsti dall' articolo 2288, 1? comma, del Codice Civile; - per inadempienza nei confronti della Cooperativa per il mancato rimborso delle somme da questa pagate, per escussione, agli Enti garantiti; - per inadempienza, anche temporanea, degli impegni, assistiti dalla garanzia della Cooperativa, assunti nei confronti degli Enti erogatori. In questi ultimi due casi l?esclusione potrà avere luogo se, trascorsi trenta giorni dall' intimazione a rimuovere l?inadempienza fattagli a mezzo lettera raccomandata, il Socio si manterrà inadempiente. L?esclusione deve essere deliberata dall' Organo Amministrativo e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata a/r al Socio interessato. Contro la deliberazione di esclusione il Socio pu?proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L?esclusione ha effetto dalla relativa annotazione sul Libro Soci. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
Articolo 16 - Morte del Socio
In caso di morte del Socio l?erede pu?subentrare in qualità di Socio, purch?in possesso dei requisiti, previsti dall' articolo 8 (otto) del presente Statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione delle quote. Nel caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.
Articolo 17 - Liquidazione della quota ? termini di decadenza ? limitazioni al rimborso ? responsabilità dei Soci cessati
In caso di perdita della qualità di Socio la liquidazione della quota avverrà a favore degli aventi diritto, sulla base del valore nominale, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ed al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa. Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall' approvazione del bilancio dell' esercizio in cui si ?verificata la perdita della qualità di socio. L?organo amministrativo potrà tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di due (2) anni, il rimborso, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 20% (venti per cento) della consistenza complessiva del patrimonio sociale. Le quote relative ai Soci receduti od esclusi non riscosse entro il quinquennio dalla data della loro esigibilità saranno considerate prescritte e verranno incamerate dalla Cooperativa. Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l?articolo 2536 del Codice Civile.
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TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 18 - Organi sociali
Gli organi sociali della società sono: - l?Assemblea dei soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Collegio Sindacale.
Articolo 19 - Intervento e voto nelle assemblee
L?Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorch?non intervenuti o dissenzienti. Possono intervenire all' Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun socio ha diritto ad 1 (un) voto qualunque sia l?ammontare della quota posseduta. I Soci possono farsi rappresentare soltanto da altri Soci. Ciascun Socio pu?rappresentare sino ad un massimo di 5 (cinque) Soci. Il Socio imprenditore individuale pu?farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all' impresa. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa. Il voto non pu?essere delegato agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della Cooperativa e agli altri soggetti indicati nell' articolo 2372, comma 5, del codice Civile.
Articolo 20 - Assemblea ordinaria
L?assemblea ordinaria deve essere convocata dall' Organo Amministrativo, almeno una volta l?anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell' esercizio sociale. Qualora la necessità di accertamenti complessi relativi alle posizioni mutualistiche di un numero elevato di soci presso gli Istituti di credito convenzionati, innovazioni legislative ovvero altre particolari esigenze riguardanti la struttura e l?oggetto proprio della Società lo richiedano, l?Organo Amministrativo pu?deliberare l?utilizzo, da motivare nella relazione annuale, del maggior termine di 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale entro cui convocare l?Assemblea dei Soci. L'Assemblea ordinaria: - discute ed approva il bilancio; - nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca gli Amministratori; - nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale; - nomina l'eventuale Presidente Onorario; - determina il compenso degli Amministratori e dei sindaci; - approva con le maggioranze previste per l?Assemblea straordinaria, eventuali regolamenti; - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. I Soci, che rappresentano almeno un decimo dei voti, possono chiedere per iscritto la convocazione dell' Assemblea per la trattazione di determinati argomenti. In tal caso l?Organo Amministrativo deve convocare l?assemblea entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di convocazione.
Articolo 21 - Assemblea straordinaria L?Assemblea straordinaria ?convocata dall' Organo Amministrativo, ai sensi dell' articolo 2365 del Codice Civile, per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge. Sono demandate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto Sociale, alla messa in liquidazione della Società e della nomina dei liquidatori nonch?quelle relative alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di scioglimento e di liquidazione.
Articolo 22 - Convocazione delle Assemblee
L?Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere convocata, presso la sede sociale o in altro luogo purch?nella Regione Piemonte, con avviso contenente l?elenco degli argomenti da trattare, il luogo e l?ora dell' adunanza. La convocazione deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi: - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; - pubblicazione su di un (1) quotidiano a scelta fra i seguenti: "La Stampa" e "La Repubblica". Nell' avviso di convocazione potrà essere indicata anche la data della seconda convocazione la quale non potrà comunque avere luogo nello stesso giorno della prima e non prima che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla stessa.
Articolo 23 - Presidente e verbalizzazione
L?Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, ?presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza od impedimento sia del Presidente del Consiglio di Amministrazione sia del Vice Presidente l'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, ?presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza relativa dei presenti. L?Assemblea nomina il segretario che pu?essere anche persona estranea alla società e, ove occorra, due scrutatori. Nel caso di Assemblea straordinaria, o comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di Segretario deve essere svolta da un notaio. Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, redatto senza ritardo ai sensi dell' articolo 2375 del Codice Civile.
Articolo 24 - Maggioranze e votazioni dell'assemblea ordinaria
L?Assemblea ordinaria ?regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà pi?uno dei voti spettanti ai Soci della Cooperativa e delibera a maggioranza dei voti dei Soci presenti e/o rappresentati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria ?regolarmente e validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai Soci presenti, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza dei voti dei Soci presenti e/o rappresentati. Per la elezione degli amministratori, fermo restando il diritto all' elettorato passivo spettante a ciascun Socio, ai partecipanti all' assemblea verrà consegnato l?elenco completo delle candidature. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il Socio iscritto da pi?tempo alla Cooperativa.
Articolo 25 - Maggioranze e votazioni dell'assemblea straordinaria
L?Assemblea straordinaria ?regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei voti spettanti ai Soci della Cooperativa e delibera con i voti favorevoli di almeno i due terzi (2/3) dei Soci presenti, in proprio o per delega; L?Assemblea straordinaria ?regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti spettanti ai Soci presenti e/o rappresentati e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e/o rappresentati.
Articolo 26 - Assemblee successive alla seconda Alla eventuale convocazione dell' Assemblea dei Soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l?Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.
Articolo 27 - Votazioni
Le votazioni, di norma, vengono effettuate per alzata di mano con prova e controprova ovvero secondo le modalità determinate di volta in volta dall'Assemblea.
Articolo 28 - Consiglio di Amministrazione
La Cooperativa ?amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), scelti esclusivamente tra i Soci imprese individuali o mandatari di Soci imprese costituite in forma societaria o rappresentanti di associazioni sia di categoria che territoriali. In deroga al precedente comma, la nomina fino ad un numero massimo di 3 (tre) amministratori, ferma restando la riserva in favore dell' Assemblea per la nomina della maggioranza degli amministratori, pu?essere attribuita agli enti pubblici che abbiano concesso contributi alla Cooperativa. Alla determinazione del numero degli amministratori, di cui al comma precedente e nei limiti indicati, provvede l?Assemblea ordinaria dei Soci. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell' approvazione del bilancio relativo all' ultimo esercizio della loro carica. Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o pi?amministratori il Consiglio di Amministrazione pu?completarsi a norma dell' articolo 2386 del Codice Civile. Gli amministratori nominati in sostituzione restano in carica fino alla prima Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall' Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare, senza indugio, l?Assemblea perch?provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori che subentrano in corso di mandato scadono contemporaneamente a quelli in carica. Se vengono meno tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, le formalit?per la convocazione di urgenza dell' assemblea sono assunte dal collegio sindacale. La remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti e degli Amministratori investiti di particolari cariche ?stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dello svolgimento dell' incarico. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del Presidente e di uno o pi?Vice Presidenti.
Articolo 29 - Poteri
Il Consiglio di Amministrazione ?investito dei pi?ampi poteri e pu?quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell' oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di Statuto sono riservati all' Assemblea dei Soci. Esso pu? a titolo esemplificativo e non esaustivo: - deliberare sull'ammissione nella Cooperativa di nuovi Soci; - decidere sul recesso e sull' esclusione dei Soci; - stipulare convenzioni per la concessione di prestiti o crediti ai propri Soci, fissando i limiti della garanzia ed ogni altra clausola o pattuizione volta a realizzare i fini per cui la Cooperativa si ?costituita; - deliberare il rilascio di garanzie nell' ambito delle convenzioni stipulate ed il relativo regolamento; - fissare annualmente l?importo della tassa di ammissione dei nuovi soci, che resterà immutata sino a nuova deliberazione; - dispensare, per i casi particolari, dal versamento della tassa di ammissione, motivando per iscritto al riguardo; - sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni di cooperative, di consorzi o di società in conformità agli scopi sociali. Il Consiglio di Amministrazione pu?delegare proprie attribuzioni ad uno o pi?consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto da non pi?di 7 (sette) membri scelti esclusivamente tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; pu?sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a s?operazioni rientranti nelle deleghe. Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto il Presidente ed il Vice Presidente, e/o i Vice Presidenti, ove nominati. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ovvero affidare incarichi speciali ad uno o pi?dei suoi componenti. Non possono essere delegate le materie previste dal quarto comma dell' articolo 2381 del Codice Civile n?le materie indicate al primo comma dell'articolo 2544 del Codice Civile ovvero i poteri in tema di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Potranno essere delegati al Comitato Esecutivo la valutazione delle richieste di finanziamento ed il conseguente rilascio della garanzia nei limiti previsti dalle convenzioni in atto e dal regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.
Articolo 30 - Convocazione e delibere
Il Consiglio di amministrazione ?convocato, dal Presidente, sia nella sede sociale o altrove purch?in Italia tutte le volte che se ne presenti l?opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione deve essere inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine pu?essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore. Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza dell' intero collegio sindacale, sono valide anche senza preventiva convocazione. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente o del Vice Presidente e/o dei Vice Presidenti la riunione ?presieduta dal Consigliere pi?anziano di età Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti, anche non Socio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ?necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche tramite videoconferenza o audioconferenza o con altri mezzi di telecomunicazione, a condizione in tal caso che: - tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente; - tutti i partecipanti possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi; - tutti i partecipanti possano visionare i documenti relativi alle materie oggetto della discussione; - di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. In detta ipotesi, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si considera tenuto nel luogo dove si trovano il Presidente ed il Segretario. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta. I verbali delle riunioni sono trascritti nell' apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l?adunanza e da chi ha avuto la mansione di segretario.
Articolo 31 - Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o il Vice Presidente e/o uno dei Vice Presidenti, ove nominati, e pi?precisamente, nell'ordine, quello pi?anziano di età in caso di assenza od impedimento del Presidente medesimo, ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli ?pertanto autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, enti finanziari, istituti di credito e privati, qualunque ne sia l?ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; pu?anche effettuare compromessi e transazioni, nei limiti del mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione. Egli ha pure la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.
Articolo 32 - Il Presidente onorario
L?Assemblea ordinaria dei Soci pu?nominare un Presidente onorario, scegliendolo tra i Soci o gli ex Soci che abbiano, con la loro attività in favore della Cooperativa, contribuito in modo rilevante al suo sviluppo. Il Presidente onorario pu?partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
Articolo 33 - Collegio Sindacale
Al Collegio Sindacale ?demandato, qualora sia imposto dalla normativa vigente o qualora sia nominato dall' Assemblea, oltre a quanto previsto dall' articolo 2403 del Codice Civile anche il controllo contabile di cui all' articolo 2409 ter del Codice Civile. Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) membri effettivi e di due (2) supplenti, nominati dall' Assemblea, fra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. La nomina del Presidente compete all' Assemblea. I Sindaci possono essere scelti anche tra non Soci. Essi durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell' assemblea convocata per l?approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio ?stato ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Il compenso annuale dei Sindaci deve essere determinato dall' Assemblea all' atto della nomina per l?intero periodo di durata del loro ufficio. In mancanza si applicano le tariffe professionali. I componenti il Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente al momento della nomina ed hanno tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge. Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall' articolo 2545 del Codice Civile, in ordine al carattere mutualistico della Società
Articolo 34 - Causa d?ineleggibilità /em>
Non sono eleggibili alla carica di Sindaci e, se eletti, decadono d?ufficio, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado e coloro i quali hanno con la Cooperativa un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita.
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TITOLO V - ESRCIZIO ? BILANCIO

Articolo 35 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio
L?esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di legge. La relazione degli Amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell' articolo 2545 del Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della Società Nel rispetto di quanto stabilito al quarto comma dell'articolo 4 (quattro) del presente Statuto, gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere destinati secondo le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la quota destinata a riserva legale indivisibile, nella misura prevista dalla legge. E? in ogni caso vietata la distribuzione di utili ai Soci. Le riserve non possono essere ripartite tra i Soci sia durante la vita della Società sia all' atto del suo eventuale scioglimento.
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TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione
L?Assemblea straordinaria dei Soci che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della società deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri. In tal caso, relativamente alla destinazione del patrimonio della Cooperativa, si osserva quanto disposto dall'articolo 4 (quattro) del presente Statuto.
VISTO PER INSERZIONE
ALBA, 28 dicembre 2004 (ventotto dicembre duemilaquattro)
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